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Nuove regole per la prescrizione dei crediti per i rapporti di lavoro ex art. 18

È questo, in sintesi, il “nuovo” principio di diritto espresso dalla Cassazione nella recente sentenza n. 26246 del 06/09/2022 (qui in allegato) che, stravolgendo l’impianto giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi decenni, ha chiarito uno dei temi giuslavoristici più controversi generati dalla riscrittura dell’art. 18 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ad opera sia della L. 92/2012 (Legge Fornero) e poi del D.lgs. 23/2015 (Jobs Act): la prescrizione relativi ai crediti di lavoro decorre dalla maturazione del diritto, e dunque già nel corso del rapporto di lavoro, oppure dalla data di cessazione del rapporto di lavoro?

Fino alla recentissima sentenza della Cassazione, la giurisprudenza di legittimità, nel solco dell’indirizzo tracciato dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte Cost. 10 giugno 1966, n.63; Corte Cost. 12 dicembre 1972, n. 174) ha fondato la risoluzione della suddetta questione sulla distinzione del doppio regime di (decorrenza della) prescrizione, a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro e quindi tracciando una distinzione tra vecchi assunti e nuovi assunti. Così, mentre nei rapporti di lavoro dotati di una stabilità “reale” (e, quindi, reintegratoria), il credito di lavoro poteva estinguersi per prescrizione anche in costanza di rapporto di lavoro, non trovandosi il lavoratore in una particolare situazione di debolezza (rectius, metus) nei confronti del datore di lavoro; invece, in quei rapporti non assistiti da una garanzia di stabilità, il dies a quo andava identificato nella cessazione del rapporto di lavoro.

Invero, secondo la più recente cassazione non v’è dubbio che le modifiche apportate dapprima dalla Legge Fornero (in particolare, dall’art. 1, comma 42) e successivamente dal D.lgs. 23/2015 (nello specifico, artt. 3 e 4) abbiano comportato il passaggio da un’automatica applicazione ad ogni ipotesi di licenziamento illegittimo della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad una applicazione selettiva delle tutele sicché la tutela reintegratoria – rispetto a quella indennitaria – ha certamente carattere recessivo.

A detta della Cass.: “In via conclusiva, deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità”. A norma dell’art. 2941 c.c., ne consegue, dunque, che la decorrenza originaria del termine di prescrizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2948, comma 4, e 2935 c.c., si ha dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. 92 del 2012.

L’effetto più evidente che discende dall’applicazione di tale principio è che, potenzialmente, qualunque datore di lavoro potrà essere coinvolto in controversie per il recupero di crediti di lavoro sorti dal luglio del 2007, e senza poter eccepire la prescrizione, come finora avvenuto, con tutte le difficoltà difensive legate al reperimento di informazioni risalenti nel tempo.

La Società tra Avvocati “LO VOI & BGF” nasce dall’esperienza, ormai trentennale, dello Studio Legale dell’Avv. Fernando Lo Voi. Una evoluzione necessaria per potere cogliere le sfide che la trasformazione, già in corso, del mercato dei servizi legali sta imponendo.

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