Una nuova vittoria dello Studio Legale Lo Voi & BGF.
Il nostro assistito era socio di una società in nome collettivo operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. Non svolgeva alcuna attività lavorativa, non aveva incarichi gestionali, né ricopriva il ruolo di amministratore. La sua partecipazione era limitata al solo conferimento di capitale iniziale.
Nonostante ciò, l’INPS lo iscriveva d’ufficio alla Gestione Commercianti, sostenendo che la sua qualità di socio fosse sufficiente a far presumere lo svolgimento di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza. Di conseguenza, gli venivano richiesti i contributi previdenziali.
Abbiamo impugnato il provvedimento, dimostrando che il nostro assistito non svolgeva alcuna attività all’interno della società, non aveva responsabilità di gestione e che tutte le funzioni amministrative e operative erano esercitate da altro socio.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto il ricorso, affermando che l’iscrizione alla Gestione Commercianti presuppone requisiti specifici:
✔ la partecipazione personale all’attività aziendale;
✔ il carattere di abitualità e prevalenza dell’attività svolta;
✔ la responsabilità nella gestione dell’impresa.
La semplice qualità di socio, in assenza di questi elementi, non è sufficiente a far sorgere l’obbligo contributivo.
Con questa sentenza è stata annullata l’iscrizione d’ufficio e l’INPS è stato condannato anche al pagamento delle spese legali.
Lo Studio Legale Lo Voi & BGF continua a tutelare i diritti dei lavoratori e dei contribuenti nei confronti degli enti previdenziali.
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